Il decreto n. 133 del 30/11/2013 ha abolito la seconda rata IMU per gli immobili di seguito elencati:
– la prima casa e le relative pertinenze, una al massimo per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7, ad eccezione delle abitazioni “di pregio” appartenenti alle categorie catastali: A/1, A/8 e A/9).
– le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica con le stesse finalità degli IACP.
– la casa assegnata al coniuge in seguito a separazione o divorzio.
– l’abitazione degli appartenenti alle Forze Armate.
– i terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dai professionisti iscritti alla previdenza agricola.
– i fabbricati rurali strumentali.
CONGUAGLIO di GENNAIO
Se l’IMU calcolata con l’aliquota e la detrazione stabilite dal Comune per il 2013 è maggiore di quella calcolata con l’aliquota e la detrazione base previste per legge, si deve versare, entro il 16 gennaio 201424 gennaio 2014, un conguaglio pari al 40% della differenza.
Ricordiamo inoltre che il pagamento della prima rata sulla prima casa era già stato abolito con il D.L. n. 102/2013.
Si precisa che le quote calcolate sono puramente indicative e non comprendono le pertinenze relative al fabbricato in oggetto.
Per casi particolari rivolgersi al proprio CAF di riferimento o al proprio Commercialista.
La cosiddetta prima casa può avere una sola pertinenza per ognuna delle tre seguenti categorie catastali:
C/2
C/6
C/7
Quindi si prega di sommare la rendita catastale fabbricato cat. A e quella della pertinenza.
Quando la detrazione ordinaria non viene completamente utilizzata per l’abitazione principale, l’ammontare residuo può essere detratto dall’importo dell’IMU dovuta per le pertinenze.
Per il pagamento del Tributo è possibile scaricare: