La Sezione IV del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2881 del 12/5/2011, ha affermato che la notifica effettuata ai sensi dell’art. 60 del DPR 600/93, in caso di consegna a persona non destinataria dell’atto, si perfeziona immediatamente a prescindere dall’invio della raccomandata previsto dalla norma. Invero, l’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 stabilisce che “La notificazione … è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: … b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita copia dell’atto notificato in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso … il consegnatario sottoscrive una ricevuta ed il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso mediante lettera raccomandata”